Voli aerei: i diritti dei passeggeri

Scopriamo insieme quali sono i diritti dei passeggeri dei voli aerei

Con l’avvicinarsi del periodo delle vacanze, torna ancora più attuale il problema del ritardo dei voli aerei. 

Chi non è mai arrivato in aeroporto con congruo anticipo per poi accorgersi che il proprio volo aveva un ritardo? 

Vediamo quindi quali sono i diritti dei viaggiatori in questi casi! 

La normativa europea

L’Unione Europea nel 2004 ha emanato un regolamento (Reg. CE 261/2004) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. 

In particolare, le norme previste dal regolamento europeo in materia di traffico aereo si applicano: 

  • Se il volo avviene all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE 
  • Se il volo arriva nell’UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE 
  • Se il tuo volo parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE 
  • Se non si sono già ricevuti altri benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi a questo volo ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE. 

È bene ricordare, inoltre, che per l’applicazione delle norme che di seguito si esporranno, il volo di andata e quello di ritorno sono da considerarsi separatamente. 

Negato imbarco 

L’art. 4 del regolamento europeo prevede che, qualora la compagnia aerea, preveda di dover negare l’imbarco su un volo (a causa del c.d. overbooking), faccia in primo luogo appello ai viaggiatori che volontariamente sono disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato ed la compagnia in questione. 

Nel caso in cui ci si offra volontari, si ha diritto ad ottenere assistenza, scegliendo fra le seguenti opzioni: 

  1. Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato. Ciò vale per la o le parti del viaggio non ancora effettuate, se il volo sul quale non si è stati imbarcati volontariamente è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero che si è offerto volontario; 
  1. Volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; 
  1. Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale del viaggio, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o in una data di gradimento del passeggero, a seconda della disponibilità dei posti. 

Qualora però il numero dei passeggeri che volontariamente non decidono di imbarcarsi, il vettore può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti. In questo caso, la compagnia aerea provvede immediatamente a versare una somma a titolo di compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati ed alla dovuta assistenza (se necessaria compresa la sistemazione in albergo). 

L’ammontare della compensazione pecuniaria è variabile. Si va da € 250 per le tratte inferiori o pari ad 1000 km, € 400 per le tratte intra-UE e per tutte le altre tratte comprese tra 500 e 3500 km, € 600 per le tratte non comprese tra le precedenti. 

Cancellazione del volo 

Molto più frequente rispetto al negato imbarco, è l’ipotesi della cancellazione del volo. 

In questo caso, per conoscere quali siano i diritti dei viaggiatori, occorre distinguere se la cancellazione del volo è avvenuta con anticipo o meno. 

Quando, infatti, il volo è cancellato con brevissimo preavviso, spetta l’assistenza di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento, ovvero, oltre al rimborso del prezzo del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo, l’approvvigionamento gratuito di pasti e bevande e la sistemazione in hotel qualora siano necessari uno o più pernottamenti (oltre, naturalmente, al trasporto dall’aeroporto all’hotel). 

Ai passeggeri al quale sia stato cancellato il volo nell’imminenza della partenza, spetta inoltre la compensazione pecuniaria di cui abbiamo già parlato con riguardo al negato imbarco. 

Non spetta la compensazione pecuniaria qualora il passeggero: 

  • sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo; 
  • Sia stato informato da due settimane a 7 giorni prima del volo e gli sia stato offerto di partire con volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo previsto; 
  • Sia stato informato della cancellazione del volo meno di 7 giorni prima ma gli sia stato offerto di partire con volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto. 

È bene ricordare che la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria, oltre ai casi anzidetti, solo se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare. 

Ritardo 

Ancora più frequente quando si viaggia è ritrovarsi a subire il ritardo dell’aereo. 

In questi casi, il vettore-compagnia aerea è tenuta all’assistenza qualora il ritardo si protragga oltre le due ore, dovendo provvedere a fornire pasti e bevande ed alla sistemazione in albergo qualora il ritardo si protragga e siano necessari uno o più pernottamenti. 

Nel caso peggiore, ovvero quando il ritardo sia di più di 5 ore, la compagnia è anche tenuta al rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni o a garantire un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile. 

Come chiedere il rimborso/compensazione pecuniaria

Qualora ci si sia trovati nelle situazioni prima descritte durante un viaggio e la compagnia aerea faccia orecchie da mercante per quanto riguarda i rimborsi, è bene attivarsi fin da subito. 

Inizialmente può essere sufficiente rivolgersi al servizio clienti oppure inviare una pec o una lettera raccomandata (sempre con avviso di ricevimento, in modo da avere la prova!). 

Se nonostante tutto ciò ancora non si dovesse ricevere alcun riscontro, è preferibile rivolgersi ad un legale o ad un’associazione dei consumatori per far valere i propri diritti a seguito di un viaggio “turbolento”! 

Recapiti delle principali compagnie aeree 

Di seguito, per comodità, i recapiti di alcune tra le principali compagnie aeree, alle quali rivolgersi in caso di disservizio. 

RYANAIR 

Piazza della Repubblica, 4 – 20124 Milano (MI)
PEC: FRITALY@LEGALMAIL.IT

AIRITALY 
Indirizzo: Corso Semprione n. 111, 21013 Gallarate (VA) 

ALITALIA 
Indirizzo: Piazza Almerico da Schio Pal. RPU – 00054 Fiumicino (RM) 

LUFTHANSA 

Via G. Spadolini, 7 – Piano 8 – 20141 Milano (MI), 

 PEC: AMMINISTRAZIONE.LH@PEC.IT 

MERIDIANA 

Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda -07026 Olbia (OT) 

PEC: MERIDIANAFLY@PEC.IT 

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