Come regolarizzare uno straniero senza permesso di soggiorno

La procedura di legittimazione degli immigrati irregolari, prevista dal Decreto Rilancio del 2020, comprendeva le misure per presentare la richiesta di emersione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno.

Di fatto, trattandosi di un provvedimento di carattere speciale destinato a sanare la posizione dei lavoratori paperless, anche di coloro che lavorano “in nero”, mirava a definire i contorni di una procedura di ripristino delle condizioni di legalità su determinate posizioni lavorative.

Di seguito, analizzeremo tutti i passaggi relativi alla procedura di remissione che riguarda gli immigrati irregolari: come funziona, chi sono i soggetti attivi, quali sono i requisiti per proporre l’istanza, quando si può chiedere il permesso di soggiorno, anche temporaneo, nonché il costo e i vantaggi che derivano all’immigrato, al suo datore di lavoro e, indirettamente, allo Stato italiano.

Cos’è e come funziona la regolarizzazione dello straniero senza permesso di soggiorno

Il D.L. n° 34/2020 (denominato anche “Decreto Rilancio”) fissa le regole da seguire nella procedura che può essere attivata dai datori di lavoro per dichiarare la sussistenza di un rapporto lavorativo in corso con un immigrato irregolare.

Secondo l’art. 103 del decreto, l’istanza che dà inizio al relativo procedimento può essere presentata dal datore di lavoro che sia:

Lo scopo della norma che disciplina la sanatoria degli immigrati irregolari va ricercato nella opportunità, per questi ultimi, di ottenere un regolare contratto di lavoro contestualmente al permesso di soggiorno.

La disciplina dettata dal Decreto Rilancio, infatti, prevede un procedimento il cui esito positivo è produttivo di un doppio effetto: creare rapporti di lavoro che possano non solo essere definiti sostanzialmente “regolari”, ma che siano anche provvisti delle rispettive tutele, sia dal punto di vista salariale sia da quello del pagamento dei contributi.

Requisiti di accesso alla procedura di sanatoria

Per regolarizzare la sua posizione personale e lavorativa, lo straniero deve:

  • soggiornare in territorio italiano da prima dell’8 marzo 2020 e non essersi allontanato dall’Italia a partire dalla stessa data;
  • svolgere la sua attività nel nostro Paese all’interno di un settore specifico (allevamento e zootecnia, pesca, agricoltura o altra attività connessa);
  • essere impiegato nell’attività di “assistenza alla persona” o al “sostegno familiare” (colf o badante).

A tale scopo, lo straniero può, in vari modi, dimostrare la presenza nel nostro Paese da prima della data indicata dal decreto:

  • ricorrendo ai suoi dati personali in possesso dell’autorità italiana: per esempio, se in qualche occasione è stato fermato dalla Polizia, quest’ultima possiede la sua foto e le sue impronte digitali;
  • provando di avere già in precedenza richiesto il permesso di soggiorno;
  • in seguito alla dichiarazione di presenza rilasciata presso la Questura, per esempio, se si trovava in Italia per motivi di studio, di lavoro o anche in vacanza (le strutture turistiche sono tenute a dichiarare i dati dei propri clienti);
  • su attestazione di enti statali o locali, per esempio a seguito dell’iscrizione dei figli presso un istituto scolastico italiano, oppure per aver usufruito di cure mediche presso una struttura sanitaria pubblica;
  • esibendo il passaporto con il timbro che indica la data d’ingresso in Italia.

Resta da precisare che questa procedura è dedicata a coloro che non sono mai stati in possesso del permesso di soggiorno: viceversa, se lo straniero ha già ottenuto un permesso, che è attualmente scaduto, dovrà avviare un procedimento che condurrà al rilascio di un “documento di soggiorno temporaneo”.

Come si ottiene il permesso di soggiorno temporaneo

Il cittadino straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, può ottenere il rilascio di un nuovo documento – di carattere temporaneo – in attesa che l’autorità preposta si pronunci sull’accoglimento della domanda riguardante il nuovo permesso di soggiorno.

In questo caso, non è il datore di lavoro ma lo stesso immigrato ad attivarsi per la presentazione dell’istanza, recandosi presso la Questura di zona: se il permesso di soggiorno temporaneo viene concesso, il relativo documento avrà una durata massima di 6 mesi, a partire dalla data di presentazione della richiesta.

Il permesso temporaneo di soggiorno può essere rilasciato dimostrando che il soggetto interessato è in possesso di determinati requisiti, fissati ancora una volta dalla Legge, ovvero:

  • trovarsi in Italia da una data antecedente all’8 marzo 2020;
  • aver lavorato nel nostro Paese già prima della data di scadenza del documento precedente (31 ottobre 2019).

Qualora, nei sei mesi di validità del permesso temporaneo, l’immigrato ottenga un contratto di lavoro, potrà rivolgersi alla Questura competente per ottenere che il documento di carattere provvisorio sia convertito in “permesso di soggiorno da lavoro”.

La sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari: enti preposti e procedimento

Se un datore di lavoro intende regolarizzare uno o più immigrati senza permesso di soggiorno, dovrà presentare la relativa istanza presso uno dei seguenti Enti pubblici:

  • la Prefettura, nello specifico lo “Sportello Unico per l’Immigrazione” competente per territorio;
  • la Questura, presso l’Ufficio Immigrazione, che rilascerà il relativo permesso di soggiorno.

L’ente che prende in carico la domanda ne verifica l’ammissibilità e accerta che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente, sentito il parere dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, valuta la “capacità economica del datore di lavoro” e la “congruità delle condizioni lavorative applicate”.

A queste valutazioni preventive fa seguito la convocazione delle parti per procedere alla stipula del contratto di soggiorno, alla comunicazione di assunzione del lavoratore e alla compilazione di una richiesta di permesso di soggiorno motivata da un rapporto di lavoro subordinato.

Il costo della procedura di regolarizzazione ammonta a 500 euro per ogni singola sanatoria, determinato in un contributo fisso che il datore di lavoro sarà tenuto a versare. Il permesso di soggiorno temporaneo, invece, può essere richiesto a fronte del pagamento di 130 euro da parte dello stesso immigrato che abbia inoltrato personalmente l’istanza.

Vantaggi e tutele che conseguono alla procedura di regolarizzazione

L’immigrato che ottiene la sanatoria della sua posizione lavorativa gode di alcune importanti tutele:

  • dal momento della presentazione della domanda non può essere espulso dal territorio italiano;
  • può lavorare in Italia, proseguendo il suo lavoro precedente oppure ottenendo un nuovo ingaggio;
  • vedrà sospendere eventuali procedimenti penali o amministrativi a suo carico derivanti dal soggiorno irregolare.

Anche le procedure a carico del datore di lavoro che abbia impiegato immigrati clandestini vengono sospese: ciò vale, ovviamente, solo con riferimento ai lavoratori per i quali ha chiesto la sanatoria, mentre per gli immigrati per i quali non viene richiesta la regolarizzazione, i procedimenti proseguono il loro corso.

L’immigrato che ottiene il permesso di soggiorno percepisce una paga nel rispetto dei minimi sindacali e, data la sua posizione regolare, gode di tutte le tutele contrattuali previste dalle leggi in materia; correlativamente, il datore di lavoro assume personale in piena legalità, senza il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Infine, la procedura di regolarizzazione dello straniero senza permesso di soggiorno fornisce un vantaggio anche allo Stato che, in seguito all’instaurazione del rapporto lavorativo, ricava i contributi INPS e le tasse applicabili sullo stipendio dei dipendenti.

Considerazioni finali e riepilogo del protocollo di sanatoria

Dall’analisi condotta in precedenza si ricava che il procedimento per sanare la posizione del lavoratore straniero irregolare può essere condotto in due modalità, che fanno diretto riferimento al soggetto attivo della procedura.

Nel caso in cui l’immigrato sia privo del permesso di soggiorno è il datore di lavoro che agisce per ottenerne la regolarizzazione, presentando domanda (“dichiarazione di emersione”) presso lo Sportello Immigrazione della Questura zonale.

Per ottenere il provvedimento di sanatoria, il datore di lavoro dovrà dichiarare di avere alle sue dipendenze un immigrato irregolare: se la Questura valuta come fondate le sue richieste, la domanda viene accolta, lo straniero ottiene il permesso di soggiorno e, di conseguenza, verrà assunto con un contratto di lavoro rispondente ai criteri di legittimità previsti dalla legge italiana.

Se, invece, il lavoratore è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, può attivarsi per ottenere un documento di carattere temporaneo e lo farà presentando personalmente la relativa domanda in Questura.

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