Albo infermieri

Scopriamo insieme cos’è e come funziona l’albo degli infermieri

Per diventare un infermiere, ed essere abilitato all’esercizio di tale attività lavorativa, occorre essere in possesso di un diploma di laurea. Tuttavia, è necessario essere iscritti ad un albo professionale istituito presso ogni Ordine Provinciale. Fino a qualche tempo fa, solo gli infermieri che svolgevano la loro attività nell’ambito di un contratto d’opera con un cliente avevano l’obbligo di iscrizione all’albo.

A partire dal 2006, con la Lege numero 46, è stato stabilito che tutti coloro che hanno intenzione di esercitare la professione di infermiere sono obbligati ad iscriversi all’albo del Collegio Ipasvi (un ente pubblico, che ha il compito di garantire il corretto svolgimento della professione).

L’istituzione di un albo degli infermieri rappresenta una garanzia per tutti i professionisti, perché attesta la presenza di requisiti oggettivi di cui ogni infermiere deve essere in possesso per poter svolgere regolarmente il proprio lavoro.

Cosa serve per iscriversi all’albo infermieri?

Ogni Ordine Provinciale è obbligato dalla legge ad istituire ben tre Albi Professionali divisi nel seguente modo:

  • Infermieri;
  • Assistenti sanitari;
  • Infermieri pediatrici.

Qualora un soggetto fosse in possesso di più diplomi, è autorizzato dalla legge ad iscriversi a più di un albo. In tal caso occorre presentare tutti i diplomi previsti dal regolamento e versare la Tassa di Concessione Governativa per ogni albo a cui si è iscritti (compresa la quota di iscrizione).

Per potersi iscrivere ad un Albo Professionale, e quindi anche a quello dedicato agli infermieri, è necessario essere residenti oppure avere il domicilio nella provincia dell’Ordine.

Per iscriversi all’albo degli infermieri è necessario presentare alcuni documenti, quali:

  • La ricevuta del pagamento della tassa erariale. La transazione di denaro può avvenire tramite bollettino postale prestampato presente presso un qualsiasi ufficio postale oppure compilando un bollettino bianco del modello altre ricevute C/C postale. In entrami i casi è previsto l’inserimento di codici che vengono rilasciati dall’Ordine.
  • La ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione. Tale operazione può essere eseguita mediante un bonifico bancario, inserendo come causale: “Iscrizione Albo Infermieri o Infermieri Pediatrici eseguito da Nome e Cognome”, aggiungendo i dati anagrafici di chi effettua la transazione di denaro.
  • La copia del diploma di laurea di infermiere. Per coloro che sono in possesso della Laurea in Scienze infermieristiche non è necessario portare una fotocopia del titolo di studio, ma è sufficiente presentare l’autocertificazione.
  • Due fotografia formato tessera che non siano state scattate più di sei mesi prima della richiesta di iscrizione e che siano in alta definizione.
  • La fotocopia della carta d’identità in corso di validità.
  • La fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria.
  • Una marca da Bollo del valore di 16 euro.
  • L’indirizzo di posta elettronico personale, funzionante al quale verranno inviate le comunicazioni.
  • L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale e funzionante.

Per gli stranieri che intendono iscriversi all’albo degli infermieri, è necessario allegare alla domanda anche una copia del permesso di soggiorno

Obbligo di iscrizione all’albo: quando sussiste?

L’obbligo di iscrizione all’albo degli infermieri per tutti coloro che esercitano tale professione in qualità di lavoratori autonomi, è sancito dalla legge e ribadito da una nota inviata alla FNOPI dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Tuttavia, dal 2006 tale obbligo è esteso a tutti gli infermieri, anche a quei soggetti che lavorano alle dipendenze di un’azienda sanitaria.

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Trovandoci in presenza di un obbligo imposto dalla legge, è chiaro il suo mancato rispetto porti ogni soggetto a commettere un reato. A svolgere l’attività di supervisori ci pensano i cittadini, che prima di accordarsi con un infermiere devono verificare la sua iscrizione all’albo, e i dirigenti delle aziende sanitarie che devono constatare la reale iscrizione all’albo di ogni loro dipendente.

Un commento su “Albo infermieri”

  1. e come la mettiamo con queste sentenze TAR e non? Ma si non rendiamole pubbliche, è piu comodo vero?

    Rapporto di lavoro dipendente

    Gli infermieri professionali, che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente, non sono tenuti alla iscrizione al relativo albo professionale, dovendo tale obbligo configurarsi solo nei confronti di coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti.

    T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 11/02/2010, n.546
    L’albo degli infermieri professionali

    Non commette il reato di esercizio abusivo della professione di infermiere chi, senza essere iscritto all’albo degli infermieri professionali, esercita tale attività esclusivamente alle dipendenze del S.s.n. o in una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la p.a. L’iscrizione al collegio è infatti necessaria solo per gli infermieri che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti.

    Tribunale Pisa, 21/05/2010, n.628
    L’esercizio della libera professione

    Va escluso che all’iscrizione all’albo professionale siano tenuti gli infermieri professionali che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, poiché per essi l’art. 10 decreto del Capo Provvisorio dello stato 13 settembre 1946 n. 233 ha previsto la mera possibilità dell’iscrizione all’albo, “ limitatamente all’esercizio della libera professione”.

    Consiglio di Stato sez. VI, 24/02/2011, n.1163

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