Quanti sono i gradi di giudizio in Italia

Quando si dice che la giustizia in Italia è lunga è complessa, ci si riferisce spesso al fatto che il nostro ordinamento consente di passare per la stessa causa da un grado di giudizio all’altro, fino ad arrivare all’ultimo, davanti alla Corte di Cassazione. Ma cosa significa che ci diversi gradi di giudizio? Vediamo quali e quanti sono i cosiddetti gradi di giudizio della legge italiana.

L’ordinamento italiano infatti si divide in tre gradi di giudizio. Come andremo ad analizzare più nel dettaglio qui di seguito, ci sono tuttavia situazioni che non possono avere accesso al grado d’Appello, per cui si salta un giudizio e i gradi diventano esclusivamente due.

Quanti sono i gradi di giudizio in Italia

Come abbiamo anticipato, si suole dire che in Italia ci sono tre gradi di giudizio: il primo grado, l’Appello, il Ricorso in Cassazione.

Si tratta questa di una mezza verità: la maggior parte delle sentenze, sia civili che penali si impugnano in Appello e poi in Cassazione. Tuttavia, la Costituzione, ad onor del vero, prevede che, per alcune tipologie di sentenze (ovvero quelle inerenti ai provvedimenti sulla libertà) non sia consentito l’appello ma si passa direttamente al ricorso in cassazione per violazioni di legge. I padri costituenti hanno cioè fatto in modo che in qualunque circostanza fosse sempre garantito rivolgersi alla Suprema Corte (riducendo così per certi situazioni a solo due gradi di giudizio).

A dimostrazione dell’assunto appena argomentato vi è un elemento ulteriore. Alcune sentenze vengono cioè dichiarate non appellabili, come avviene per il patteggiamento (anche se esistono delle eccezioni che non sono pertinenti al caso che stiamo analizzando). Stessa cosa avviene in ambito civile: non si può richiedere appello per quelle sentenze in cui il giudice si è pronunciato contestando un accertamento tecnico preventivo. Ugualmente, è inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità.

Le parti possono saltare il grado d’Appello

Apriamo e chiudiamo una parentesi in merito al fatto che ci sono situazioni in cui sono proprio le parti a decidere per un proprio interesse di evitare di andate in appello ed eseguire così direttamente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte. In questo caso si parla di ricorso per saltum.

In ogni caso la regola prevede quindi tre gradi di giudizio, fatte salve tutte le eccezioni e le decisioni specifiche di rito fatte di volta in volta.

Processo civile: i vari gradi di giudizio

Il processo civile in Italia si suddivide in tre gradi di giudizio. Ecco quali:

  • Il primo grado si può svolgere sia dinanzi al tribunale ordinario, sia dinanzi al giudice di pace (a seconda del valore e della materia di competenza). Ricordiamo che il giudice di pace viene interpellato solo per controversie con un valore fino a 5.200 euro, mentre in ogni altro caso bisogna agire dinanzi al tribunale ordinario;
  • Il secondo grado si esperisce o in Corte d’appello o anche in tribunale (a seconda del giudice di primo grado che si è interpellato. Se infatti il primo grado è stato davanti al giudice di pace, allora in secondo grado si va in tribunale. Di contro se il primo grado è stato in tribunale, il secondo sarà davanti la Corte d’appello);
  • Il terzo grado è quello davanti la Suprema Corte di Cassazione. Si tratta di un ricorso cui si può fare riferimento solo in alcune situazioni particolari. Non si può impugnare una qualunque sentenza, dal momento che è la legge ad indicare tutti quei casi in cui sussiste la legittimazione a ricorrere in Cassazione. In ogni caso, qualunque sia la decisione della Cassazione, non si può poi altrimenti che accettare di buon grado la sentenza.

Processo penale: i vari gradi di giudizio

Per ciò che concerne il processo penale la regola non cambia. Sono ugualmente previsti tre gradi di giudizio, con la medesima struttura di quelli visti per il procedimento civile, seppur con delle piccole differenze.

  • Il primo grado di giudizio penale può tenersi sia davanti giudice di pace, sia davanti al tribunale sia davanti alla corte d’assise in base alla gravità del delitto. Per i reati meno gravi, riconosciuti con una semplice querela, si agisce dinanzi al giudice di pace. Per i reati puniti severamente si esprime o il tribunale in composizione monocratica o il tribunale collegiale, a seconda della gravità della cosa. Per i crimini pericolosi (tipo l’omicidio per fare un esempio) ad esprimersi sarà la corte d’assise. Quando a compiere il reato è un soggetto con meno di 18 anni, ci si rivolge al tribunale per i minorenni.
  • Il secondo grado di giudizio si ha in tribunale, dinanzi alla corte d’appello o alla corte d’assise d’appello regalandoci sempre in base a chi ha celebrato il primo giudizio. Per le sentenze del giudice di pace, si va davanti al tribunale in composizione monocratica. Per le sentenze del tribunale si va davanti la corte d’appello. Per la sentenza della corte d’assise, si va davanti la corte d’assise d’appello.
  • Indipendentemente, il terzo grado penal sarà davanti la corte di Cassazione. Come per le cause civili, anche per quelle penali, è la legge ad indicare i casi in cui è possibile presentare un ricorso. In ogni caso, qualunque sia la decisione della corte, non si può poi che accettare di buon grado quanto espresso in sentenze

Processo amministrativo: i vari gradi di giudizio

Non esistono eccezioni nemmeno per il processo amministrativo. In linea di massima, come per gli altri due casi, si compone ugualmente di tre gradi di giudizio, niente di più e niente di meno dal processo civile o da quello penale. Resta però il fatto che, avendo la costituzione previsto che, nel caso di decisioni del Consiglio di Stato, si può ricorrere in Cassazione solo per cause che inseriscono alla giurisdizione, è molto raro che si possa giungere al terzo grado di giudizio per questioni di diritto amministrativo. Ma vediamo come si struttura il tutto.

  • Per il primo grado di giudizio in una causa inerente al diritto amministrativo si esperisce dinanzi al tanto rinomato TAR, ovvero tribunale amministrativo regionale.
  • Quando si ricorrere al secondo grado di giudizio, occorre esperire il Consiglio di Stato. In ogni caso bisogna recarsi a Roma, unica sede del collegio giudicante. Eccezione fa solo la Regione Sicilia, che è dotata di una sezione distaccata dal consiglio di Stato (esiste infatti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, le cui funzioni sono le stesse di quelle del Consiglio di Stato).
  • Il terzo grado di giudizio anche per le cause amministrative coinvolge la Corte di Cassazione. Tuttavia come anticipato, si può ricorrere solo 9er un motivo inerente alla giurisdizione. Più precisamente la Suprema Corte può essere interpellata solo quando si presume che il giudice firmatario della sentenza non avesse potestà giurisdizionale. È questo ad esempio il caso in cui la sentenza sia stata promulgata da un giudice speciale, o anche da un giudice straniero o direttamente dalla pubblica amministrazione).

Conclusioni

Abbiamo visto come quindi nelle branche grandi del diritto italiano si dislochino i vari gradi di giudizio. Questa possibilità di ricorrere ai vari organi competenti, comporta una durata dei processi più prolissa rispetto a quella prevista ad esempio in altri stati europei.

Resta comunque il fatto che la suddivisione così come oggi in vigore è prevista direttamente dalla Nostra Costituzione, di cui, come ben sappiamo, non si può intavolare alcuna modifica, essendo una costituzione di tipo rigido.

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