Come sapere se si è protestati gratis

Si chiamano protesti quegli atti in cui viene indicato il mancato pagamento nei riguardi dello Stato, nei riguardi di una banca e similari. Sono atti redatti da pubblici ufficiali autorizzati, su titoli considerati protestabili quali cioè le cambiali (contenenti degli ordini di pagamento), vaglia cambiari (contenenti delle promesse di pagamento), assegno circolare, assegno postale o assegno bancario.

Quando uno di questi titoli viene in auge come scoperto, si consegna dal creditore di riferimento (che tanti può essere un privato, tanto una banca emittente) ad un pubblico ufficiale (quale ad esempio il segretario comunale, il notaio, l’ufficiale giudiziario) che ha il compito di redigere il protesto. Quest’azione viene detta in termini tecnici levata del protesto. Questi atti vanno trasmessi poi in un secondo momento, dal pubblico ufficiale al Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti sito alla Camera di Commercio competente per territorio.

Cosa succede quando si è protestati?

Come avuto modo di anticipare, la levata del protesto viene riportata all’interno di un registro informatico. Al suo interno vengono raccolte tutte le info atte a garantire l’identificazione del debitore, ovvero del protestato. Più nello specifico, si trovano le generalità del debitore (quindi nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza se si tratta di persona fisica mentre con partita IVA, denominazione e sede sociale in caso di persona giuridica).

Tutte queste informazioni raccolte hanno lo scopo di salvaguardare eventuali futuri creditori dal protestato. Questo vuol dire ad esempio che se si fa parte del registro dei protestato, si potrebbero avere difficoltà ad aprire conti correnti, ad accedere al credito al consumo, o a farsi erogare un mutuo o un prestito.

Come sapere se si è protestati gratis

Il Registro Informatico dei Protesti si può facilmente consultare ma non gratuitamente. Questo vuol dire che se si vuole effettuare una ricerca basta andare di persona presso la sede della Camera di Commercio. In alternativa si possono consultare siti web di servizi che offrono la possibilità di consultare l’archivio dei protesti (in alcuni di questi portali è possibile beneficiare anche di un servizio di assistenza clienti per tutta la durata della consultazione).

Quando si richiede la visura dei protesti online, è possibile far generare sia il documento di controllo della persona fisica sia della persona giuridica. Chi può effettuare la richiesta? Tutti coloro che hanno un interesse a sapere se si trovano davanti a debitori incalliti.

Questo vuol dire insomma che la visura protesti permette di effettuare un controllo circa l’eventuale iscrizione di un soggetto etichettato come “protestato” dallo Stato. Quando si ottiene questa tipologia di informazione, la persona in questione entra in possesso di un completo ed aggiornato rapporto circa il novero degli effetti insoluti a carico di un soggetto.

Più nello specifico in termini di dettaglio, nel rapporto sono riportati i dati del soggetto (quelli elencati poc’anzi), i dati aggiornati e completi delle situazioni che hanno provocato gli effetti insoluti (ad esempio data e provincia di trascrizione, motivo di mancato incasso, importo dovuto e così via).

Per effettuare una richiesta va presentata una domanda, tramite modulo, sia da vicino che online, contenente i dati personali del richiedente, sia che si tratti di persona fisica sia che si tratti di persona giuridica. La visura ha un costo che si aggira intorno ai 5 euro, ma il rilascio è immediato, almeno online.

Come si fa a cancellare un protesto?

Per evitare che una persona venga per sempre marchiata da un debito contratto, le sue notizie inerenti al protesto restano annotate nel registro informatico solo per cinque anni. Ad ogni modo è possibile anche chiedere la cancellazione prima del quinquennio, nei seguenti casi:

  • Pagamento dei debiti entro un anno dalla levata al protesto;
  • Richiesta di riabilitazione al tribunale, ai sensi dell’articolo 17 della legge 108/1996, dopo un anno dalla legato al protesto. Una volta ottenuta la riabilitazione, si presenta istanza alla camera di commercio della cancellazione del protesto;
  • Situazione di illegittimità formale o di errore nella levata al protesto.

Non si può chiedere immediatamente la cancellazione. Tutte queste possibilità sono state previste allo scopo di dare tutela al debitore, in virtù dell’emissione del pagamento, dell’assegno stesso emesso.

Questo perché, quando si protesta un assegno, anche qualora esso venga pagato entro due mesi dalla data di presentazione all’incasso, la notizia deve rimanere pubblicata nel Registro informatico dei protesti per un lasso di tempo minimo di almeno dodici mesi. Solo al termine di questo periodo, e a patto che il protestato abbia pagato l’assegno e non sia stato soggetto ad altro protesto, ha diritto a richiedere la riabilitazione.

Per quanto concerne la richiesta di riabilitazione al tribunale, si ricorda che bisogna interpellare il tribunale di residenza. Solo a riabilitazione ottenuta con decreto, è possibile poi rivolgersi alla Camera di commercio competente, al fine di presentare una istanza di pubblicazione dello stesso e per ottenere dunque la cancellazione del protesto.

Infine si precisa, come del resto già messo in evidenza, che per quanto concerne il costo, fare la visura di levata al protesto non è gratuito. La stessa regola vale anche per la richiesta di cancellazione di un protesto. Bisogna versare un contributo di circa 8 euro alla Camera di Commercio competente per ogni titolo protestato.

Inoltre ad ogni titolo protestato va apposta anche una marca da bollo di € 14,62 da mettere sull’istanza pari. Infine, vanno tenuti in considerazione anche i 78,00 euro che si versano per i diritti del tribunale, ovviamente solo nel caso si faccia procedura di riabilitazione.

Immagine da Pixabay.com.

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